Statuto

Associazione Big Data

STATUTO

TITOLO l

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPO

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE
1.1 È costituita un’Associazione denominata “Associazione Big Data”.
1.2  L’Associazione è apartitica e apolitica e svolge la propria attività senza fini di lucro.
ARTICOLO 2 – SEDE
2.1 L’Associazione ha sede in Bologna.
ARTICOLO 3 – DURATA
3.1 L’Associazione ha durata illimitata.
ARTICOLO 4 – SCOPO
4.1 L’Associazione ha come scopo la promozione di una comunità fondata in Emilia-Romagna di centri ed infrastrutture di ricerca di eccellenza nel campo del supercalcolo (High Performance Computing) e del trattamento dei Big Data. Nello specifico l’Associazione promuove la condivisione e l’integrazione delle infrastrutture per i Big Data presenti sul territorio regionale e nazionale dei soci con sede in Emilia-Romagna, allo scopo di rafforzare la capacità del sistema produttivo regionale di sviluppare servizi ed applicazioni basate sul trattamento di Big Data, con particolare riferimento agli ambiti industriali prioritari identificati dalla Regione Emilia-Romagna nella Strategia di Specializzazione Intelligente (di seguito S3).
4.2 A tal fine l’Associazione intende:

  • promuovere nei propri soci l’adozione di tecnologie, modelli, processi volti a massimizzare l’integrazione delle infrastrutture di calcolo disponibili;
  • promuovere azioni per favorire il potenziamento delle infrastrutture disponibili;
  • formulare alla Regione Emilia-Romagna proposte per la realizzazione di programmi ed iniziative volte al rafforzamento della capacità del sistema produttivo di sfruttare le potenzialità offerte dai Big Data;
  • creare sinergie ed alleanze attraverso lo sviluppo e il potenziamento di reti e collegamenti coordinati e stabili con altre aggregazioni pubblico-private attive in ambiti analoghi a livello nazionale ed europeo;

4.3 Per realizzare i propri scopi l’Associazione potrà partecipare a bandi o inviti a presentare proposte nell’ambito di programmi di finanziamento regionali, nazionali, europei ed internazionali.
4.4 Per conseguire i propri obiettivi l’Associazione potrà attivare collaborazioni e stipulare convenzioni con altre Associazioni, Enti ed Istituzioni, in particolare con le altre Associazioni aventi analoghe finalità promosse nell’ambito della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna con riferimento ai sistemi produttivi prioritari della S3.
4.5 L’Associazione partecipa alle iniziative comuni promosse dalla Regione Emilia-Romagna e da ART-ER Soc. Cons. p.a finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della S3.
4.6 Nell’ambito e per il conseguimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà:

  • stipulare ogni atto o contratto, compresi quelli per il finanziamento delle operazioni deliberate, che sia considerato opportuno e utile per il raggiungimento dei suoi scopi;
  • amministrare e gestire i beni di cui l’Associazione sia proprietaria, locatrice, comodataria compresi quelli di cui sia affidataria da parte di Enti pubblici e/o privati;
  • promuovere e organizzare seminari, manifestazioni, convegni, incontri, curando la pubblicazione dei relativi atti o documenti;
  • svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità dell’Associazione.

4.7       Nello svolgimento delle proprie attività, l’Associazione si impegna a garantire
pari opportunità e non discriminazione.

TITOLO II

SOCI

ARTICOLO 5 – PARTECIPAZIONE
5.1 L’Associazione è costituita da Soci Fondatori e Soci Ordinari e può avere un numero illimitato di Soci. Sono Soci Fondatori coloro che intervengono all’atto costitutivo.
5.2 Possono essere Soci dell’Associazione soggetti di alta qualificazione, che operano in Emilia-Romagna nel campo di interesse dell’Associazione e che rientrino in una delle seguenti tipologie:
a) Università ed enti pubblici di ricerca, e loro consorzi;
b) organismi di ricerca, costituiti anche in forma di partenariato pubblico-privato;
c) organizzazione pubbliche o private che perseguono finalità coerenti con lo scopo dell’Associazione.
5.3 Non possono essere Soci dell’Associazione persone fisiche.
ARTICOLO 6 – DOMANDA DI ADESIONE
6.1 Le richieste di adesione all’Associazione devono essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo che, con apposita relazione, le propone all’Assemblea cui spetta l’approvazione. Con apposito Regolamento è disciplinata la procedura di presentazione e approvazione delle richieste di ammissione.
6.2 La qualità qualità di Socio si acquisisce dalla data della delibera di accettazione della domanda da parte dell’Assemblea e di versamento della quota di iscrizione una tantum.

ARTICOLO 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
7.1 Tutti i Soci hanno il diritto di:

  • partecipare alle riunioni dell’Assemblea;
  • essere periodicamente informati sulle attività e iniziative dell’Associazione;
  • partecipare alle attività dell’Associazione e specificatamente a progetti e programmi approvati annualmente che prevedano la loro diretta partecipazione in ragione della relativa competenza.

Solo i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno il diritto di:

  • partecipare alle riunioni dell’Assemblea con relativo diritto di voto;
  • eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

7.2 Tutti i Soci sono obbligati a:

  • concorrere all’attuazione dei fini statutari contribuendo alla realizzazione dei programmi di attività approvati annualmente, in un quadro di reciproca collaborazione;
  • osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli Organi dell’Associazione;
  • non compiere atti che possano danneggiare moralmente o materialmente l’Associazione;
  • versare la quota associativa annuale.

ARTICOLO 8 -RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

8.1 La qualità di Socio si perde per recesso o per esclusione e, nel caso di enti o associazioni, per scioglimento.
8.2 Il Socio può esercitare il diritto di recesso presentando al Consiglio Direttivo apposita istanza da comunicarsi mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, con efficacia al 31 dicembre dell’anno in cui il diritto è stato esercitato.
8.3 Può essere escluso il Socio che:

  • non abbia versato per due anni consecutivi la quota associativa annuale e tale morosità sia stata verificata dal Consiglio Direttivo;
  • non abbia osservato le disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali;
  • sia stato escluso dalla possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
  • sia in stato di liquidazione, concordato preventivo, fallimento o sottoposto ad altre procedure di crisi dell’impresa.

L’esclusione viene deliberata dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo e comunicata al Socio, il quale avverso la delibera che dispone l’esclusione può ricorrere all’autorità giudiziaria secondo i termini di legge.
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica della delibera di esclusione, la quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

8.4 I Soci che hanno esercitato il diritto di recesso, o che siano stati esclusi, e che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

TITOLO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ARTICOLO 9 –ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
9.1 Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Revisore dei conti, nei casi previsti dalla legge.
ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI
10.1 L’Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
10.2 I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci, ma in ogni caso nessun Socio può rappresentare per delega più di due Soci.
10.3 I Soci sono convocati in Assemblea almeno una volta all’anno dal Presidente per l’approvazione del bilancio, mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza per la prima e seconda convocazione e degli argomenti all’ordine del giorno.
10.4 In caso di urgenza, l’Assemblea può essere convocata con un preavviso di tre giorni lavorativi e con l’osservanza delle modalità di cui al presente articolo.
10.5 L’Assemblea può essere convocata con le medesime modalità quando ne facciano richiesta motivata per iscritto almeno un decimo degli associati, secondo quanto disposto dall’art. 20 c.c., oppure un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, oppure il Revisore unico.
10.6 L’Assemblea può svolgersi anche esclusivamente in modalità telematica in forma sincrona, a condizione che sia rispettata la collegialità. Un apposito regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo disciplina le modalità del collegamento, le formalità richieste per la verifica del numero legale, per l’adozione e la verbalizzazione delle deliberazioni. In particolare il regolamento deve consentire a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si considera svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
10.7 Le deliberazioni dell’Assemblea vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
10.8 L’Assemblea è presieduta dal Presidente.
10.9 Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario, incaricato di redigere il verbale d’Assemblea. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.
10.10 L’assemblea ordinaria dei Soci:

  • elegge il Consiglio Direttivo;
  • elegge, tra i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vice Presidente;
  • delibera circa l’ammissione e l’esclusione dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo;
  • delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, il programma delle attività dell’Associazione;
  • delibera sui regolamenti dell’Associazione;
  • approva la relazione annuale ed il bilancio preventivo e consuntivo;
  • ratifica i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d’urgenza;
  • delibera l’eventuale istituzione di un Comitato tecnico-scientifico con compiti di indirizzo, a supporto del Consiglio direttivo;
  • nomina il Revisore;
  • su proposta del Consiglio Direttivo, delibera sull’entità della quota associativa di iscrizione una tantum e sull’entità della quota associativa annuale che i Soci sono tenuti a corrispondere per le attività ed il funzionamento dell’Associazione e sull’eventuale modifica delle stesse;
  • delibera su ogni altro argomento che il presente Statuto o la legge riservino alla sua competenza, nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle.

10.11  L’Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno due giorni dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
10.12 L’Assemblea straordinaria:

  • delibera sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione;
  • delibera lo scioglimento dell’Associazione, determinandone le modalità, nomina i liquidatori e ne fissa i poteri.

10.13 Le modalità di convocazione dell’Assemblea straordinaria sono le medesime di quelle previste per l’ordinaria. Nel caso in cui all’ordine del giorno vi sia la proposta di modifica dello Statuto, devono essere richiamati espressamente gli articoli da modificare e devono essere indicati i nuovi testi proposti.
10.14 Per le modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto è necessaria la presenza di tre quarti dei Soci e il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

ARTICOLO 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO
11.1 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a venticinque membri, tra cui il Presidente ed il Vice Presidente.
11.2 Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea, dura in carica tre anni e ciascun membro del Consiglio Direttivo è rieleggibile consecutivamente una volta sola. Almeno due terzi dei membri del Consiglio devono essere eletti in rappresentanza dei Soci Fondatori. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall’incarico, Il Presidente convocherà l’Assemblea per la sua sostituzione ed il nuovo nominato rimarrà in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea provvederà alla nomina del nuovo Consiglio.
11.3 Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche esclusivamente in modalità telematica in forma sincrona, a condizione che sia rispettata la collegialità. Un apposito regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo disciplina le modalità del collegamento, le formalità richieste per la verifica del numero legale, per l’adozione e la verbalizzazione delle deliberazioni. In particolare il regolamento deve consentire a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si considera svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
11.4 Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche in modalità telematica in forma sincrona, a condizione che sia rispettata la collegialità. Un apposito regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo disciplina le modalità del collegamento, le formalità richieste per la verifica del numero legale, per l’adozione e la verbalizzazione delle deliberazioni. In particolare il regolamento deve consentire a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si considera svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
11.5 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.
11.6 Il Presidente ddel Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Segretario, incaricato di redigere il verbale della riunione. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.
11.7 Il Consiglio Direttivo:

  • provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione e alla gestione finanziaria dell’Associazione, inclusa l’approvazione di contratti e convenzioni finalizzate agli scopi dell’Associazione;
  • delibera in merito alla partecipazione dell’Associazione a bandi o inviti a presentare proposte nell’ambito di programmi di finanziamento regionali, nazionali od internazionali, finalizzati agli scopi dell’Associazione;
  • predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo e la relazione annuale, che saranno presentati all’Assemblea per l’approvazione;
  • propone all’Assemblea per la relativa approvazione il programma di attività dell’Associazione;
  • valuta le domande di adesione di nuovi Soci e le trasmette all’Assemblea per la votazione, con una relazione;
  • verifica periodicamente il rispetto degli impegni sottoscritti dai Soci e provvede all’emissione di eventuali delibere di richiamo;
  • determina e sottopone all’Assemblea per l’approvazione l’entità delle quote associative annuali;
  • propone all’Assemblea l’esclusione di un Socio;
  • assume decisioni di ordinaria amministrazione che il presente Statuto o la Legge non attribuiscano ad altri Organi;
  • elegge al proprio interno il presidente ed il vicepresidente, qualora non vi abbia provveduto l’assemblea.

ARTICOLO 12 – PRESIDENTE
12.1 Il Presidente:

  • rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
  • convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • assicura la gestione ordinaria e straordinaria nei limiti delle deleghe autorizzate dal Consiglio Direttivo;
  • in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica entro un termine massimo di due mesi.

12.2 Il Presidente è nominato a maggioranza assoluta dall’Assemblea tra i membri che rappresentano i Soci Fondatori e può essere revocato con le stesse modalità. In caso di revoca o dimissioni del Presidente in carica è nominato un nuovo Presidente. Il Presidente resta in carica tre anni e può essere rieletto una volta soltanto. Qualora l’Assemblea non vi abbia provveduto, il presidente ed il vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno.
12.3 In caso di suo impedimento, il Presidente è sostituito dal vice Presidente.

ARTICOLO 13 – REVISORE
13.1  Il Revisore unico è nominato dall’Assemblea.
13.2  Il Revisore unico vigila sull’osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti, verifica la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni, verifica la corrispondenza del Bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili ed effettua riscontri di cassa. Dei risultati dell’attività di vigilanza il Revisore unico riferisce al Consiglio Direttivo, e all’Assemblea, anche su richiesta di quest’ultima.
13.3 Il Revisore unico ha facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
13.4 Il Revisore unico deve essere in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Il Revisore unico percepisce un compenso annuo stabilito dall’Assemblea.
ARTICOLO 14 – REGOLAMENTI
14.1 Per l’attuazione specifica delle norme contenute nel presente Statuto, saranno formulati appositi “Regolamenti” predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea ordinaria.

TITOLO IV
MEZZI FINANZIARI ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 15 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
15.1 Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell’Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

  • dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dai Soci presenti all’atto di costituzione dell’Associazione;
  • dalle quote di iscrizione da versare una tantum al momento dell’adesione all’Associazione;
  • dalle quote associative annuali;
  • dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni se funzionali agli scopi e alle attività dell’Associazione;
  • da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

ARTICOLO 16 – RISORSE ECONOMICHE
16.1 L’Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

  • quote associative annuali;
  • contributi degli aderenti e/o di privati;
  • contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
  • contributi di organismi internazionali;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

16.2 Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell’Associazione.
ARTICOLO 17 – QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE
17.1 La quota associativa annuale deve essere versata dai Soci entro tre mesi dall’inizio di ogni esercizio.
17.2 I Soci che recedano dall’Associazione saranno tenuti a pagare la quota associativa annuale di gestione per l’intero esercizio in cui hanno esercitato il recesso.
ARTICOLO 18 – ESERCIZIO SOCIALE
18.1  L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
18.2  Entro cinque mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio nonché la relazione annuale, che verranno depositati presso la sede dell’Associazione. Entro trenta giorni dalla data del deposito, ma non prima di quindici giorni da essa, i bilanci devono essere sottoposti all’Assemblea per l’approvazione.
18.3 I bilanci dell’Associazione devono essere redatti seguendo i principi contabili di cui all’Art. 2423 e seguenti del Codice Civile
ARTICOLO 19 – AVANZI DI GESTIONE
19.1 È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 20 – RISERVATEZZA
20.1 Tutta la documentazione e le informazioni fornite da un Socio a terzi per il perseguimento degli scopi dell’Associazione dovranno essere considerate di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
ARTICOLO 21 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
21.1 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.
21.2 L’Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori in caso di scioglimento dell’Associazione.
21.3 In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, l’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto, su indicazione dell’Assemblea, a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.
ARTICOLO 22 – CONTROVERSIE
22.1 La risoluzione delle controversie di qualsiasi natura insorte nell’ambito dell’Associazione e che non si siano potute definire bonariamente è devoluta all’autorità giudiziaria. Sarà competente il Foro di Bologna.
ARTICOLO 23 – RINVIO AL CODICE CIVILE
23.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e la legislazione nazionale vigente in materia di associazioni.

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